Codice di Procedura Penale art. 54 ter - Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata 1 .

Aldo Aceto

Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata1.

1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo [371-bis]; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo dei provvedimenti adottat2i.

 

[1] Articolo inserito dall'art. 2 d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con modif., nella l. 20 gennaio 1992, n. 8. Ai sensi dell'art. 15 comma 1 d.l. n. 367, cit., questa norma si applica «solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (22 novembre 1991).

[2] L'art. 9, comma 1, lettera a), d.l. 18 febbraio 2015, n. 7, conv., con modif. in l. 17 aprile 2015, n. 43, ha inserito le parole: «e antiterrorismo», dopo le parole «procuratore nazionale antimafia», e ha sostituito le parole: «nell'articolo 51 comma 3-bis» con le seguenti: «nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater». Successivamente l'art. 2-bis, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137  ha sostituito le parole: «negli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis,» alle parole: «nell'articolo  51, commi 3-bis e  3-quater,».

Inquadramento

La norma disciplina, sul piano procedurale, le modalità del necessario coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei casi di contrasti, positivi o negativi, tra pubblici ministeri quando riguardano taluno dei reati indicati dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater.

I presupposti di applicabilità della norma. Rinvio

La norma presuppone che i contrasti tra due (o più) uffici del pubblico ministero riguardano procedimenti relativi a taluno dei reati di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater.

L’art. 2-bis, comma 3, lett. a), d.l. 10 agosto 2023, n. 105 conv. con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023 n. 137, ha ampliato l’ambito applicativo della norma in commento aggiungendo, quali ulteriori casi di necessario coinvolgimento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies c.p. nonché i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 617-quater617-quinquies e 617-sexies del codice penale quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

In tal caso, nei procedimenti previsti per la loro risoluzione, l'intervento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è obbligatorio se gli uffici coinvolti operano in distretti diversi, ed il suo parere (non vincolante) deve essere assunto dal procuratore generale presso la corte di cassazione prima della decisione, altrimenti (in caso di conflitto tra uffici operanti nel medesimo distretto) deve essere solo informato dei provvedimenti adottati dal procuratore generale presso la corte di appello (il che non equivale a dire che quest'ultimo non possa comunque informare preventivamente, anche a fini consultivi, il procuratore nazionale).

Per il resto, si rinvia al commento degli artt. 54 e 54-bis.

Bibliografia

Vergine, Sub art. 54-ter, in Codice di procedura penale, a cura di Canzio e Tranchina, t. I, Milano, 2012, 684 ss.

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